Nuovo obbligo informativo per lavoratori in smart working

in vigore dal 7 aprile 2026

con la presente si informa che, a decorrere dal 7 aprile 2026, è entrato in vigore un nuovo obbligo normativo riguardante i lavoratori in modalità di lavoro agile (smart working), che impone ai datori di lavoro di predisporre e consegnare una specifica informativa aggiornata.

Di seguito si riportano i principali contenuti e le indicazioni operative utili per l’adeguamento.

1. Obbligo di informativa
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in smart working un’informativa scritta, anche in formato digitale, contenente le indicazioni relative:

  • ai rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile;
  • alle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature tecnologiche;
  • alle misure di prevenzione e protezione adottate;
  • alle indicazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non aziendali;
  • alle pause, tempi di disconnessione e organizzazione dell’attività lavorativa.

2. Contenuti minimi dell’informativa
L’informativa deve includere almeno:

  • descrizione delle attività svolte da remoto;
  • individuazione dei principali rischi (ergonomici, elettrici, stress lavoro-correlato, ecc.);
  • istruzioni per una corretta postazione di lavoro (illuminazione, postura, uso videoterminali);
  • obblighi del lavoratore in materia di sicurezza;
  • riferimenti al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), se previsto;
  • modalità di segnalazione di eventuali infortuni o problematiche.

3. Modalità di consegna e aggiornamento

  • L’informativa deve essere consegnata al lavoratore e da questi sottoscritta per presa visione.
  • È possibile utilizzare strumenti digitali (email, portali aziendali con tracciamento).
  • Deve essere aggiornata periodicamente e comunque in occasione di modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro.

4. Obblighi del datore di lavoro
Il titolare dell’impresa deve:

  • predisporre l’informativa conforme ai requisiti normativi;
  • conservarne copia firmata;
  • garantire che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati;
  • vigilare sul rispetto delle indicazioni fornite.

5. Sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi informativi comporta:

  • sanzioni amministrative pecuniarie, generalmente comprese tra 1.000 e 5.000 euro per ciascun lavoratore interessato;
  • possibili responsabilità aggiuntive in caso di infortunio riconducibile a carenza informativa;
  • eventuali contestazioni in sede ispettiva con conseguenti prescrizioni obbligatorie.

6. Supporto CNA
La CNA resta a disposizione per:

  • fornire modelli aggiornati di informativa;
  • supportare nella personalizzazione del documento;
  • offrire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e smart working.

Invitiamo pertanto tutte le imprese associate ad adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa, al fine di evitare sanzioni e garantire la tutela dei lavoratori.