in vigore dal 7 aprile 2026
con la presente si informa che, a decorrere dal 7 aprile 2026, è entrato in vigore un nuovo obbligo normativo riguardante i lavoratori in modalità di lavoro agile (smart working), che impone ai datori di lavoro di predisporre e consegnare una specifica informativa aggiornata.
Di seguito si riportano i principali contenuti e le indicazioni operative utili per l’adeguamento.
1. Obbligo di informativa
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in smart working un’informativa scritta, anche in formato digitale, contenente le indicazioni relative:
- ai rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile;
- alle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature tecnologiche;
- alle misure di prevenzione e protezione adottate;
- alle indicazioni su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non aziendali;
- alle pause, tempi di disconnessione e organizzazione dell’attività lavorativa.
2. Contenuti minimi dell’informativa
L’informativa deve includere almeno:
- descrizione delle attività svolte da remoto;
- individuazione dei principali rischi (ergonomici, elettrici, stress lavoro-correlato, ecc.);
- istruzioni per una corretta postazione di lavoro (illuminazione, postura, uso videoterminali);
- obblighi del lavoratore in materia di sicurezza;
- riferimenti al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), se previsto;
- modalità di segnalazione di eventuali infortuni o problematiche.
3. Modalità di consegna e aggiornamento
- L’informativa deve essere consegnata al lavoratore e da questi sottoscritta per presa visione.
- È possibile utilizzare strumenti digitali (email, portali aziendali con tracciamento).
- Deve essere aggiornata periodicamente e comunque in occasione di modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro.
4. Obblighi del datore di lavoro
Il titolare dell’impresa deve:
- predisporre l’informativa conforme ai requisiti normativi;
- conservarne copia firmata;
- garantire che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati;
- vigilare sul rispetto delle indicazioni fornite.
5. Sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi informativi comporta:
- sanzioni amministrative pecuniarie, generalmente comprese tra 1.000 e 5.000 euro per ciascun lavoratore interessato;
- possibili responsabilità aggiuntive in caso di infortunio riconducibile a carenza informativa;
- eventuali contestazioni in sede ispettiva con conseguenti prescrizioni obbligatorie.
6. Supporto CNA
La CNA resta a disposizione per:
- fornire modelli aggiornati di informativa;
- supportare nella personalizzazione del documento;
- offrire consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e smart working.
Invitiamo pertanto tutte le imprese associate ad adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa, al fine di evitare sanzioni e garantire la tutela dei lavoratori.